Page 19 - TQMagazine Aprile 2021
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vedersi segnalati nei SIC a propria insaputa, evenien-
za tutt’altro che rara e che ho potuto concretamente
riscontrare grazie alle testimonianze di molte perso-
ne nel corso dell’ultimo anno; vedremo, inoltre, che è
possibile porre rimedio a tali illegittime segnalazioni.
Iniziamo col dire che la segnalazione in SIC
L’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buo-
na condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e pun-
tualità nei pagamenti prevede che “al verificarsi di ri-
tardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente
all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’in-
teressato circa l’imminente registrazione dei dati in uno
o più sistemi di informazioni creditizie (…)”.
L’orientamento dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanzia-
rio) è ormai da anni consolidato nel senso di ritene-
re imprescindibile ai fini della legittima segnalazione
l’esistenza di due presupposti: il ritardato o mancato
assolvimento dell’obbligo di pagamento (presupposto
sostanziale) e il preavviso di segnalazione (presup-
posto formale). L’ABF, già con decisione n. 3089 del
2012 del collegio di coordinamento, ha chiarito che ai
fini della liceità della segnalazione è necessario che
il preavviso sia non solo inviato ma anche pervenuto
all’indirizzo della persona alla quale è destinato;
nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto
detto preavviso, l’intermediario segnalante è tenuto a
18 fornire la prova della sua ricezione; nel caso in cui la 19
tempestiva comunicazione del preavviso non risulti
provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima.
Nonostante l’orientamento dell’ABF sia chiaro, non
sono infrequenti i casi i cui l’intermediario (banca o fi-
nanziaria) procede alla segnalazione in SIC senza av-
visare il diretto interessato, il quale si trova a sua insa-
puta marchiato della qualifica di cattivo pagatore, con
tutte le conseguenze che ciò comporta.
È molto importante, una volta appreso di essere stati
segnalati in SIC, verificare se l’intermediario abbia agi-
to correttamente oppure no, al fine di valutare la sus-
sistenza dei presupposti per chiedere la cancellazione
della segnalazione.
Una volta verificato che l’intermediario non ha spedito
alcun preavviso di segnalazione a mezzo lettera racco-
mandata (o modalità equivalente, quale la p.e.c.), sarà
necessario diffidare l’intermediario stesso a mezzo let-
tera raccomandata a procedere con la cancellazione
della segnalazione.
E nel caso in cui l’intermediario, benché diffidato, si ri-
fiutasse di procedere come richiesto? Decorsi trenta
giorni dalla ricezione della diffida da parte dell’inter-
mediario senza aver ottenuto risposta o avendo ot-
tenuto una risposta negativa, sarà possibile ricorrere
all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) per far accerta-
re il carattere illegittimo della segnalazione operata
dall’intermediario.