Page 19 - TQMagazine Aprile 2021
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vedersi segnalati nei SIC a propria insaputa, evenien-
                                                              za tutt’altro che rara e che ho potuto concretamente
                                                              riscontrare  grazie  alle  testimonianze  di  molte  perso-
                                                              ne nel corso dell’ultimo anno; vedremo, inoltre, che è
                                                              possibile porre rimedio a tali illegittime segnalazioni.
                                                              Iniziamo col dire che  la segnalazione in SIC



                                                              L’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buo-
                                                              na condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti


                                                              privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e pun-

                                                              tualità nei pagamenti prevede che “al verificarsi di ri-
                                                              tardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente
                                                              all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’in-
                                                              teressato circa l’imminente registrazione dei dati in uno
                                                              o più sistemi di informazioni creditizie (…)”.
                                                              L’orientamento dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanzia-
                                                              rio) è ormai da anni consolidato nel senso di ritene-

                                                              re imprescindibile ai fini della legittima segnalazione
                                                              l’esistenza di due presupposti: il ritardato o mancato
                                                              assolvimento dell’obbligo di pagamento (presupposto
                                                              sostanziale)  e  il  preavviso  di  segnalazione  (presup-
                                                              posto formale). L’ABF, già con decisione n. 3089 del
                                                              2012 del collegio di coordinamento, ha chiarito che ai
                                                              fini  della  liceità  della  segnalazione  è  necessario  che

                                                              il preavviso sia non solo inviato ma anche pervenuto
                                                              all’indirizzo  della  persona  alla  quale  è  destinato;
                                                              nel  caso in  cui il  destinatario  neghi  di  aver ricevuto
                                                              detto preavviso, l’intermediario segnalante è tenuto a
 18                                                           fornire la prova della sua ricezione; nel caso in cui la   19
                                                              tempestiva  comunicazione  del  preavviso  non  risulti
                                                              provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima.

                                                              Nonostante  l’orientamento  dell’ABF  sia  chiaro,  non
                                                              sono infrequenti i casi i cui l’intermediario (banca o fi-

                                                              nanziaria) procede alla segnalazione in SIC senza av-
                                                              visare il diretto interessato, il quale si trova a sua insa-
                                                              puta marchiato della qualifica di cattivo pagatore, con

                                                              tutte le conseguenze che ciò comporta.
                                                              È molto importante, una volta appreso di essere stati

                                                              segnalati in SIC, verificare se l’intermediario abbia agi-

                                                              to correttamente oppure no, al fine di valutare la sus-
                                                              sistenza dei presupposti per chiedere la cancellazione
                                                              della segnalazione.
                                                              Una volta verificato che l’intermediario non ha spedito

                                                              alcun preavviso di segnalazione a mezzo lettera racco-
                                                              mandata (o modalità equivalente, quale la p.e.c.), sarà

                                                              necessario diffidare l’intermediario stesso a mezzo let-

                                                              tera raccomandata a procedere con la cancellazione
                                                              della segnalazione.
                                                              E nel caso in cui l’intermediario, benché diffidato, si ri-


                                                              fiutasse di procedere come richiesto? Decorsi trenta

                                                              giorni  dalla  ricezione  della  diffida  da  parte  dell’inter-


                                                              mediario  senza  aver  ottenuto  risposta  o  avendo  ot-
                                                              tenuto una risposta negativa, sarà possibile ricorrere
                                                              all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) per far accerta-
                                                              re  il  carattere  illegittimo  della  segnalazione  operata
                                                              dall’intermediario.
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